Ucraina

Il Paese non ha ratificato la Convenzione de l’Aja n.33 del 29/05/93.

Normativa vigente
Legge sull’adozione, come modificata con legge n. 257 del 2008;
Codice della Famiglia come modificato con legge 1390 del 2009 (capitolo XVIII);
Codice Civile, come modificato con legge 1390 del 2009;
Legge n. 2402-III sulla protezione dell’infanzia del 26 aprile 2001;
Legge sulla Cittadinanza;
Decreto n. 27 relativo alla procedura per il deposito dei documenti da parte di cittadini ucraini che risiedono fuori dal territorio nazionale e da parte di cittadini stranieri che desiderano adottare un bambino ucraino, del 13 gennaio 2009;
Decreto n. 959/634 recante norme sulla affidamento da parte di istituzioni sanitarie e scolastiche di minori adottati da cittadini ucraini o stranieri, del 22 dicembre 2004;
Risoluzione n. 905 dell’8 ottobre 2008 che sostituisce la Risoluzione n. 1377 relativa all’ approvazione della procedure per la registrazione dei minori adottabili, delle persone che desiderano adottare e per il controllo del rispetto dei diritti dei minori adottati;
Regolamento n. 313 riguardante modalità e condizioni per il deposito dei documenti da parte di cittadini stranieri che desiderano adottare un bambino ucraino, del 5 febbraio 2007.

Requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti
L’adozione internazionale è consentita sia alle persone sposate sia alle persone singole in possesso della piena capacità giuridica;
la differenza di età fra aspiranti genitori adottivi e minore adottato deve essere maggiore di 15 anni e non superare i 45 anni;
gli aspiranti genitori adottivi non devono essere stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

Requisiti relativi all’adottando
Possono essere adottati solo i bambini iscritti nei registri dell’Autorità competente da almeno 12 mesi, termine previsto per consentire, in via prioritaria, l’adozione da parte di persone residenti in Ucraina;

Si può dare disponibilità su qualsiasi fascia d’età, ma la realtà delle proposte di abbinamento sono le seguenti:

Fascia 1: 0-5 anni

l’adozione internazionale potrà riguardare solo bambini di età superiore ai cinque anni, essendo i bambini più piccoli destinati generalmente all’adozione e all’affido in loco, tranne nei seguenti casi:
a) bambini con malattie rientranti in uno specifico elenco predisposto dal Ministero della salute;
b) gruppi di fratelli, uno dei quali almeno di età superiore ai cinque anni;
c) adozione di fratelli biologici di bambini già adottati dagli istanti;

l’adozione può essere pronunciata anche senza l’accordo dei genitori quando questi, non occupandosi più del minore per un periodo superiore ai 6 mesi, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, siano stati dichiarati irresponsabili o siano ignoti.
Sono frequenti gruppi di fratelli.

Fascia 2: 5-12 anni

In media i bambini proposti in abbinamento rientrano in questa fascia d’età. Ci sono gruppi di fratelli.

Forma della decisione: giudiziaria

Effetti della decisione:
interruzione dei legami precedenti l’adozione
creazione di un nuovo legame di filiazione
revocabilità (per gravi motivi)

Autorità competente
Dipartimento statale per l’adozione e la protezione dei diritti dell’infanzia
Presso il Ministero delle Politiche Sociali
Kiev Ucraina

Partner locale di BRUTIA
Dott.ssa Irina Korovina
Dott. Eugene Korovin