Polonia

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l’Aja n.33 del 29/05/93 il 12/06/1995; il 01/10/1995 è entrata in vigore.

Normativa vigente:
Legge del 6 novembre 2009 recante modifiche al CC; al CPC; alla Legge sugli atti dello stato civile; alla Legge Sociale ed al Codice della Famiglia e Tutela;
Codice della Famiglia e della Tutela del 1964 (artt. 114-127 e art. 131);
Codice di Procedura Civile;
Codice Penale (art. 352);
Legge relativa agli atti di stato civile, del 29 settembre 1986 (artt. 47-49).

Requisiti previsti per gli adottanti dalla normativa locale:
I single e i divorziati non sono esclusi dall’adozione, ma viene data priorità alle coppie sposate;
la legge non prevede un’età massima o minima per adottare, tuttavia, nella pratica, è titolo preferenziale per le donne l’età inferiore ai 40 anni e per gli uomini l’età inferiore ai 45 anni;
tra adottanti e adottando deve esserci una differenza di età non superiore ai 40 anni.

Requisiti relativi all’adottando:
Sono adottabili i bambini orfani, abbandonati o i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, nonché i minori i cui genitori abbiano dato il consenso all’adozione nell’ambito di un procedimento giudiziario;
se il bambino ha compiuto 13 anni è necessario il suo consenso all’adozione;
è frequente l’adozione di gruppi di fratelli, anche numerosi.
Forma della decisione: giudiziaria

Effetti della decisione:
interruzione dei legami precedenti l’adozione
creazione di un nuovo legame di filiazione
revocabilità (per gravi motivi)
Autorità competente

Autorità competente per le adozioni internazionali
Ministerswo Pracy i Polityki SpolecznejU1. Nowogrodzka 1/3/500-513 WARSZAWA 7

Partner locale di BRUTIA
Associazione Cicogna